Sansioni
Oltre alle sanzioni specificatamente previste dal Decreto Legislativo 155/97,
che riguardano la violazione degli obblighi di autocontrollo, vanno sempre
tenute presenti le possibili sanzioni relative alla non conformità
del prodotto alle norme di legge, che peraltro possono derivare da una non
esatta applicazione delle misure di prevenzione e controllo previste dal
sopracitato decreto legislativo. La normativa alimentare prevede sia illeciti
penali che amministrativi. In particolare:
ILLECITI PENALI
All'interno delle previsioni penalistiche bisogna distinguere tra:
Violazioni di norme poste a tutela della salute pubblica
In questa categoria si ricomprendono tutte quelle violazioni che possono
costituire un pericolo per la salute del consumatore. In tale categoria
vanno segnalati:
art. 5 l. 283/62 che punisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da
lire 600.000 a lire 60.000.000 (art. 6/4 l. 283/62) il divieto di mettere
in commercio:
· alimenti privati
anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati con sostanze di
qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale (lett. a)
· in cattivo stato
di conservazione (lett. b)
· con cariche microbiche
superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze
ministeriali (cfr. OM 11 ottobre 1978) (lett. c)
· insudiciate, invase
da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte
a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di
alterazione (lett. d)
· con aggiunta di
additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero
per la Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza
delle norme prescritte per il loro impiego (lett. g)
art. 444 c.p., che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa
non inferiore a lire 100.000 chiunque metta in commercio sostanze non contraffatte,
né adulterate, ma comunque pericolose per la salute pubblica.
Violazioni di norme a tutela della buona fede del consumatore
In tale categoria rientrano tutte le violazioni che ledono la buona fede
del consumatore o comunque la lealtà delle trattazioni commerciali.
In particolare vanno ricompresi:
art. 515 c.p. "Frode in commercio", che prevede la pena della
reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a lire 200.000, nell'ipotesi
di vendita di una cosa mobile (alimenti) per un'altra o di una cosa mobile
per origine, provenienza, quantità e qualità diversa da quella
dichiarata o pattuita.
art. 516 "Vendita di sostanze non genuine come genuine", che vieta
la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, sanzionando
i contravventori con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a lire
2.000.000.
art. 13 l. 283/62, che punisce con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000
l'offerta in vendita o propaganda di sostanze alimentari, adottando denominazioni
o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità
o genuinità, da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi
tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti.
Va rilevato che nella giurisprudenza in materia di alimenti si registra
una mancanza di uniformità nella qualificazione delle condotte criminose.
Non è infatti raro che lo stesso fatto sia ascritto nell'ambito di
fattispecie penali anche notevolmente diverse tra loro con conseguente rischio
di una disparità di trattamento sanzionatorio.
ILLECITI AMMINISTRATIVI
All'interno delle sanzioni amministrative sono ricomprese in particolare:
le violazioni delle norme previste da Decreto Legislativo 27 gennaio 1992
n. 109 in materia di etichettatura. In particolare:
art. 18/1 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000
a lire 6.000.000 per "chiunque confezioni, detenga per vendere o venda
prodotti alimentari non conformi" alle norme del decreto stesso ossia
non contenenti le indicazioni prescritte.
art. 18/2 che stabilisce la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a
lire 36.000.000 nel caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo
109/92 che stabilisce che "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari non devono indurre in errore gli acquirenti sulle
caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità,
sulla qualità, sulla composizione, sulla durabilità, sul luogo
di origine o provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del
prodotto stesso";
In presenza di sanzioni amministrative il contravventore ha diverse possibilità:
1) "PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA".
Tale procedimento, previsto dall'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede
la possibilità di estinguere la sanzione (semprecché non sussistano
elementi validi per fare opposizione) tramite il pagamento di una somma
di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione
prevista per la violazione contestata. Tale soluzione risulta tuttavia gravosa
nel caso in cui i limiti della sanzione siano elevati.
2) OPPOSIZIONE
L'opposizione si articola in due fasi:
presentazione entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della
stessa di scritti difensivi all'autorità competente, la quale può
archiviare o irrogare la sanzione attraverso una ordinanza ingiunzione.
nel caso in cui venga emessa l'ordinanza ingiunzione, è possibile
fare opposizione davanti al Pretore instaurando un normale giudizio civile.
Disposizioni
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I
sette principi
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