D.M. 6 aprile 1994, n. 500
Regolamento concernente lattuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati allesportazione verso Paesi terzi (1) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 189 del 13 agosto 1994).
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e alletichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati allesportazione verso Paesi terzi.
Art. 2 (Definizione)
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «lattanti»: i soggetti di meno di dodici mesi di età;
b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;
c) «alimenti per lattanti» ovvro «latti per lattanti» ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;
d) «alimenti di proseguimento» ovvero «latti di proseguimento» ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nellambito dellalimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;
e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascita ed i tre anni.
e bis) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione (1).
(1) Questa lettera è stata aggiunta dallart. 1 del D.M. 31