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FAQ


 

1. Che differenza c'è tra il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) del Committente ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese?

Il PSC è l'unico piano di sicurezza di competenza del Committente, in quanto le nuove modifiche hanno soppresso il piano generale di sicurezza, inglobandolo nel PSC. Ulteriore modifica delle norme originarie ha portato all'introduzione di un nuovo piano - il POS - che è di stretta competenza delle imprese. A fronte di questo dualismo, quali sono i ruoli dei due diversi piani? Il piano di coordinamento andrà a comprendere tutte quelle disposizioni che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costrittivo. Questo significa che il coordinatore in fase progettuale non dovrà più "sprecare" energie sull'elencazione delle fasi lavorative e sulle disposizioni normative generali previste da ormai oltre quarant'anni (è la caratteristica tipica del piano "fotocopia"), ma fornire invece l'indicazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature destinate a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli addetti, in relazione alla specificità del cantiere. In particolare:

- misure relative all'impatto ambientale del cantiere;

- apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione;

- misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi;

- prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche;

- disciplina del rapporto temporale tra le diverse fasi di lavoro;

- disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte dei vari soggetti;

Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi. Questo significa costringere "culturalmente" i coordinatori in fase progettuale ad uscire dal ruolo di meri spingibottoni di software, e sviluppare un cultura progettuale della sicurezza di cui il nostro sistema tecnico e scientifico è culturalmente carente. Infine, il piano di sicurezza e di coordinamento viene assunto a parte integrante del contratto di appalto, non solo per quelli pubblici, ma anche e soprattutto per quel che riguarda la trattativa privata. Di conseguenza, il piano operativo delle Imprese dovrà contenere, essendo uno strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavoro svolti nel cantiere, colmando gli spazi che il PSC non può che lasciare alle scelte autonome degli imprenditori (sia tecnologiche che organizzative e/o gestionali). questo significa che i Datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi dovranno attuare quanto previsto nel POS da loro stessi prodotto. Questa, sebbene possa sembrare ovvio, porta invece con sé una chiara demarcazione di quelli che sono gli obblighi e le funzioni operative del Coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa. Infatti nell'articolo 31 della "Merloni ter", al comma 2 il legislatore così si esprime: [...] Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. [...]. Questo significa che il compito di far sì che il ponteggio sia montato a norma, lo scavo dotato di adeguata pendenza o sbadacchiatura, o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia di ambiente del cantiere, è del direttore tecnico di cantiere dell'impresa (perchésono disposizioni che l'impresa stessa ha formulato nel suo piano operativo); la verifica dell'avvenuta applicazione sarà poi del coordinatore in fase di esecuzione.

 

2. Il coordinatore per l'esecuzione deve controllare anche le attrezzature e gli apprestamenti delle imprese operanti nel cantiere?

Molto è cambiato nelle funzioni e nel ruolo del Coordinatore in fase di esecuzione. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel piano di coordinamento del precedente 494/96, erano attribuite allo stesso, che doveva provvedere a [...] assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento [...] che le imprese impegnate nel cantiere rispettassero le modalità standard e specifiche della sicurezza durante l'esecuzione delle fasi lavorative. Questa dizione ha sempre portato a delle difficoltà interpretative, dato che non era chiaro cosa s'intendesse con il termini assicurare e con la frase azioni di coordinamento. In pratica, i vari professionisti continuavano a chiedere se, a fronte di un ponteggio fuori norma, dovessero intervenire o meno, e con quali azioni e poteri ispettivi. Le nuove modifiche mettono chiarezza a questa situazione, dando un nuovo e forte ruolo ispettivo al Coordinatore. Innanzitutto perchéil termine assicurare è stato sostituito con il termine verificare. Questo significa che una delle principali funzioni del Coordinatore sarà quella di verificare, cioè di ispezionare il cantiere, e di garantire che tutte le sue strutture, attrezzature e fasi lavorative rispettino le norme di sicurezza e le prescrizioni operative dei piani di sicurezza di coordinamento ed operativo). Ad ulteriormente confermare e rafforzare queste funzioni sono le modifiche successive che, alle parole [...] azioni di coordinamento [...] aggiungono [...] e controllo [...]. quindi si configura un risposta positiva ai dubbi interpretativi prima citati: il Coordinatore controlla l'impresa, le sue attrezzature e le relative procedure di lavoro.

 

3. Cosa deve fare il coordinatore per l'esecuzione se il Committente non prende alcun provvedimento nei confronti delle imprese inadempienti?

Le nuove modifiche alla "Direttiva Cantieri" chiariscono non solo le funzioni di controllo, ma anche i comportamenti che il Coordinatore deve avere in caso di inadempienza dell'impresa alle prescrizioni di sicurezza. Infatti, in caso si continua e reiterata inottemperanza operativa dell'impresa, il Coordinatore deve:

- segnalare all'impresa, tramite comunicazione scritta, le difformità al piano(i) ed alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere;

- in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) in base alla gravità delle inadempienze riscontrate in cantiere;

- in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore, non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso un'adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve dare segnalazione delle inadempienze direttamente all'AUSL ed al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare sulle irregolaritàsegnalate.

E' molto forte il cambiamento nel ruolo del Coordinatore che queste disposizioni introducono; soprattutto per il compito di "vigilanza" che gli viene assegnato, ed il suo riferimento diretto agli organi ispettivi quando il Committente non agisca, e non fornisca adeguata motivazione in merito alle sue decisioni. Queste nuove disposizioni risolvono l'annoso problema, da più parti sollevato, che vedeva l'incertezza del professionista quando, anche a fronte di ripetute e motivate segnalazioni al Committente, questi non solo non agiva, ma più spesso richiedeva al Coordinatore di "soprassedere", e di portare a termine il lavoro senza ulteriori ingerenze. L'unica soluzione che rimaneva al professionista, quando non avesse voluto essere parte di un cantiere non a norma e di un tacito accordo tra Committente e Impresa, era quella di dimettersi dall'incarico. Scelta però sicuramente non favorevole al professionista che, benchécorretto nell'ambito dell'applicazione delle norme, rischiava sempre più l'isolamento, a causa della sua non affidabilità. Le nuove disposizioni superano questa situazione di impasse, "obbligando" il Coordinatore a segnalare le inadempienze agli organi competenti, esonerandolo così dalle relative responsabilità, e lasciando alle AUSL ed ai DPL il compito di ispezionare e, se del caso di sanzionare.

 

4. Il Datore di lavoro di un'impresa che parteciperà all'esecuzione del cantiere, può essere nominato "Coordinatore per l'esecuzione"?

Novità rilevanti sono quelle che riguardano la figura del Coordinatore ed in particolare chi è il soggetto che può essere designato per la fase di esecuzione. La modifica è relativa ad uno dei problemi che più spesso si sono verificati nei piccoli cantieri di edilizia privata: l'assegnazione del ruolo di Coordinatore per l'esecuzione al datore di lavoro dell'impresa che realizza l'opera. Questa situazione, benchépermessa dall'interpretazione letterale della precedente legge, ha creato diverse realtà paradossali, in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni alternative, infatti, nella dizione del nuovo decreto legge, viene esplicitamente negata la possibilità che il datore di lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore.