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1.
Che differenza c'è tra il Piano di Sicurezza e coordinamento
(PSC) del Committente ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
delle imprese?
Il PSC
è l'unico piano di sicurezza di competenza del Committente,
in quanto le nuove modifiche hanno soppresso il piano generale di
sicurezza, inglobandolo nel PSC. Ulteriore modifica delle
norme originarie ha portato all'introduzione di un nuovo piano - il
POS - che è di stretta competenza delle imprese. A fronte
di questo dualismo, quali sono i ruoli dei due diversi piani? Il piano
di coordinamento andrà a comprendere tutte quelle disposizioni
che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel
completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costrittivo.
Questo significa che il coordinatore in fase progettuale non dovrà
più "sprecare" energie sull'elencazione delle fasi
lavorative e sulle disposizioni normative generali previste da ormai
oltre quarant'anni (è la caratteristica tipica del piano "fotocopia"),
ma fornire invece l'indicazione delle procedure, degli apprestamenti
e delle attrezzature destinate a garantire la sicurezza e la tutela
della salute degli addetti, in relazione alla specificità del
cantiere. In particolare:
-
misure relative all'impatto ambientale del cantiere;
-
apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva
necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla
sua localizzazione;
-
misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea
e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi;
-
prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità
dell'opera ed alle eventuali fasi critiche;
-
disciplina del rapporto temporale tra le diverse fasi di lavoro;
-
disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici
e di protezione collettiva da parte dei vari soggetti;
Modalità
di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca
informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi. Questo
significa costringere "culturalmente" i coordinatori in
fase progettuale ad uscire dal ruolo di meri spingibottoni
di software, e sviluppare un cultura progettuale della sicurezza di
cui il nostro sistema tecnico e scientifico è culturalmente
carente. Infine, il piano di sicurezza e di coordinamento viene assunto
a parte integrante del contratto di appalto, non solo per quelli pubblici,
ma anche e soprattutto per quel che riguarda la trattativa privata.
Di conseguenza, il piano operativo delle Imprese dovrà contenere,
essendo uno strumento di pianificazione complementare e di dettaglio
del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici
relativi ai lavoro svolti nel cantiere, colmando gli spazi che il
PSC non può che lasciare alle scelte autonome degli
imprenditori (sia tecnologiche che organizzative e/o gestionali).
questo significa che i Datori di lavoro delle imprese esecutrici ed
i Lavoratori autonomi dovranno attuare quanto previsto nel POS
da loro stessi prodotto. Questa, sebbene possa sembrare ovvio,
porta invece con sé una chiara demarcazione di quelli che sono
gli obblighi e le funzioni operative del Coordinatore in fase di esecuzione
e del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa. Infatti nell'articolo
31 della "Merloni ter", al comma 2 il legislatore così
si esprime: [...] Il direttore di cantiere ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. [...].
Questo significa che il compito di far sì che il ponteggio
sia montato a norma, lo scavo dotato di adeguata pendenza o sbadacchiatura,
o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia
di ambiente del cantiere, è del direttore tecnico di cantiere
dell'impresa (perchésono disposizioni che l'impresa stessa
ha formulato nel suo piano operativo); la verifica dell'avvenuta applicazione
sarà poi del coordinatore in fase di esecuzione.
2.
Il coordinatore per l'esecuzione deve controllare anche le attrezzature
e gli apprestamenti delle imprese operanti nel cantiere?
Molto
è cambiato nelle funzioni e nel ruolo del Coordinatore in fase
di esecuzione. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza
previste nel piano di coordinamento del precedente 494/96, erano attribuite
allo stesso, che doveva provvedere a [...] assicurare, tramite
opportune azioni di coordinamento
[...] che
le imprese impegnate nel cantiere rispettassero le modalità
standard e specifiche della sicurezza durante l'esecuzione delle fasi
lavorative. Questa dizione ha sempre portato a delle difficoltà
interpretative, dato che non era chiaro cosa s'intendesse con il termini
assicurare e con la frase azioni di coordinamento. In
pratica, i vari professionisti continuavano a chiedere se, a fronte
di un ponteggio fuori norma, dovessero intervenire o meno, e con quali
azioni e poteri ispettivi. Le nuove modifiche mettono chiarezza a
questa situazione, dando un nuovo e forte ruolo ispettivo al Coordinatore.
Innanzitutto perchéil termine assicurare è stato
sostituito con il termine verificare. Questo significa che
una delle principali funzioni del Coordinatore sarà quella
di verificare, cioè di ispezionare il cantiere, e di garantire
che tutte le sue strutture, attrezzature e fasi lavorative rispettino
le norme di sicurezza e le prescrizioni operative dei piani di sicurezza
di coordinamento ed operativo). Ad ulteriormente confermare e rafforzare
queste funzioni sono le modifiche successive che, alle parole [...]
azioni di coordinamento [...]
aggiungono
[...] e controllo [...].
quindi si configura un risposta positiva ai dubbi interpretativi prima
citati: il Coordinatore controlla l'impresa, le sue attrezzature e
le relative procedure di lavoro.
3.
Cosa deve fare il coordinatore per l'esecuzione se il Committente
non prende alcun provvedimento nei confronti delle imprese inadempienti?
Le nuove
modifiche alla "Direttiva Cantieri" chiariscono non solo
le funzioni di controllo, ma anche i comportamenti che il Coordinatore
deve avere in caso di inadempienza dell'impresa alle prescrizioni
di sicurezza. Infatti, in caso si continua e reiterata inottemperanza
operativa dell'impresa, il Coordinatore deve:
-
segnalare all'impresa, tramite comunicazione scritta, le difformità
al piano(i) ed alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere;
-
in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione
formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore
informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire
le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore
segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere
nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento
dal cantiere, recessione del contratto) in base alla gravità
delle inadempienze riscontrate in cantiere;
-
in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore,
non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso
un'adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve
dare segnalazione delle inadempienze direttamente all'AUSL ed
al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare
sulle irregolaritàsegnalate.
E' molto forte il cambiamento nel ruolo del Coordinatore che queste
disposizioni introducono; soprattutto per il compito di "vigilanza"
che gli viene assegnato, ed il suo riferimento diretto agli organi
ispettivi quando il Committente non agisca, e non fornisca adeguata
motivazione in merito alle sue decisioni. Queste nuove disposizioni
risolvono l'annoso problema, da più parti sollevato, che vedeva
l'incertezza del professionista quando, anche a fronte di ripetute
e motivate segnalazioni al Committente, questi non solo non agiva,
ma più spesso richiedeva al Coordinatore di "soprassedere",
e di portare a termine il lavoro senza ulteriori ingerenze. L'unica
soluzione che rimaneva al professionista, quando non avesse voluto
essere parte di un cantiere non a norma e di un tacito accordo tra
Committente e Impresa, era quella di dimettersi dall'incarico. Scelta
però sicuramente non favorevole al professionista che, benchécorretto
nell'ambito dell'applicazione delle norme, rischiava sempre più
l'isolamento, a causa della sua non affidabilità. Le nuove
disposizioni superano questa situazione di impasse, "obbligando"
il Coordinatore a segnalare le inadempienze agli organi competenti,
esonerandolo così dalle relative responsabilità, e lasciando
alle AUSL ed ai DPL il compito di ispezionare e, se del caso di sanzionare.
4.
Il Datore di lavoro di un'impresa che parteciperà all'esecuzione
del cantiere, può essere nominato "Coordinatore per l'esecuzione"?
Novità
rilevanti sono quelle che riguardano la figura del Coordinatore ed
in particolare chi è il soggetto che può essere designato
per la fase di esecuzione. La modifica è relativa ad uno dei
problemi che più spesso si sono verificati nei piccoli cantieri
di edilizia privata: l'assegnazione del ruolo di Coordinatore per
l'esecuzione al datore di lavoro dell'impresa che realizza l'opera.
Questa situazione, benchépermessa dall'interpretazione letterale
della precedente legge, ha creato diverse realtà paradossali,
in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa
persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni
alternative, infatti, nella dizione del nuovo decreto legge, viene
esplicitamente negata la possibilità che il datore di lavoro
delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi
subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore.
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