Decreto Ministeriale 12 settembre 1958

Istituzione del registro degli infortuni
 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 9 ottobre 1958 vedi integrazioni apportate dal D.M. 10 agosto 1984
 
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE


Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Visto l'art. 404 del citato decreto Presidenziale che prevede l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo, fra l'altro, di consentire e facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche al riguardo;
Ritenuto che il registro degli infortuni costituisce un mezzo idoneo per la realizzazione delle predette statistiche;
Considerata la necessità di stabilire il modello del registro degli infortuni, nonché di stabilire i criteri e le modalità relative;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
 
Decreta:


Articolo 1
Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).
Articolo 2
Il registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.
Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.
Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile, non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.
Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
Articolo 3
Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere constantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
ALLEGATO A
 
 
 
ALLEGATO B
NOTE ESPLICATIVE SULL'IMPIEGO DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
a) Alla colonna sei
  La indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti
  La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.
b) alla colonna sette.
  La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.
c) alla
d) alla colonna nove.
  Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente
1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza superiore a tre giorni, oltre a quello dell'evento; (1)
2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
  La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.
  Qualora trattisi di lavoratori non soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato dall'infortunato.
3) morte.
e) Alla colonna dieci.
  I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprense tra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.
f) Alla colonna undici.
  Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dell'Istituto assicuratore.
  Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

 

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