Decreto Ministeriale 2 maggio 2001
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale
(DPI)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2001
IL MINISTRO DEL LAVORO e DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del
19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione
e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio;
Ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per
la determinazione dei suddetti criteri;
Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito;
Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle
vie respiratorie;
Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993)
concernenti DPI per la protezione degli occhi;
Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi
da agenti chimici;
Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di
buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente
decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato
2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del
presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato
4 del presente decreto.
Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati
al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri
per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento
degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Allegati omessi
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