Decreto Ministeriale 23 marzo 1990 n. 115
Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi
aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80
Articolo 1
In deroga alI'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila
superiore a metri 180, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti
requisiti:
a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su
prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza
dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;
b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che
garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità
il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.
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