sicurezza lavoro

sicurezza cantieri

qualita

ambiente

haccp

servizi tecnici

marketing

comunicazione

news

chi siamo

cosa facciamo


 


NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS


 

 

Autorizzazioni per somministrare alimenti e bevande nei pubblici esercizi



Cosa è : è il documento (autorizzazione) che consente l'esercizio dell'attività di somministrazione, sala giochi o giochi.

A chi serve : può essere richiesto da chi vuole svolgere, in determinati locali, l'attività di somministrazione e/o di sala giochi.

Quando serve : quando si vuole aprire un'attività di bar (tipologia B), ristorante, pizzeria, tavola calda (tipologia A), somministrare alimenti e bevande in discoteche, sale da ballo, piscine, in pratica, ovunque ci sia del pubblico. Chi lo emette : l'autorizzazione è emessa dall'amministrazione comunale previa istanza e a conclusione di un'istruttoria che prevede la verifica del possesso di alcuni requisiti.

Quanto dura : l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Come si fa per ottenerlo : per ottenere l'autorizzazione occorre la seguente documentazione :
·  presentazione istanza al Comune dov’è ubicato l’esercizio pubblico
·         iscrizione al R.E.C. gruppo S somministrazione
·         parere favorevole dell'amministrazione comunale
·         verifiche sorvegliabilità, requisiti morali del richiedente
·         autorizzazione sanitaria
·         autocertificazione antimafia
·         autocertificazione atto notorio
·         richiesta cartello orario
·         D.I.A. (denuncia inizio attività) per giochi leciti Dove e come lo posso pagare : la domanda munita di marca da bollo da € 10,33 deve essere consegnata all’Ufficio Commercio del Comune

Quanto costa : il ritiro dell'autorizzazione prevede un costo di € 10,33 di marca da bollo

 

Normativa di riferimento:
* Legge del 25/08/1991 n° 287
 
  
Pubblici Esercizi: la sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.I locali debbono essere, ai sensi della L.287/91 e D.M. 564/92, sottoposti a verifica; in pratica devono essere sorvegliabili, ispezionabili da parte della forza pubblica.
L'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o ampliamento della superficie o al trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande "il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno", cioè "accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali" destinati a pubblico esercizio della somministrazione.
In adempimento di quest'ultima prescrizione il Ministro dell'interno ha emanato il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 nel quale sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
LA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità (= la facilità) per gli organi di polizia di poter controllare, dall'esterno dei locali, le vie d'accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all'interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte.
E' quindi chiaro che i locali all'interno dell'esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività .
Più in particolare dal D.M. 564 del 1992 si ricavano le seguenti caratteristiche della sorvegliabilità dei locali:
a) le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico
non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private (art. 1, comma 2);
b) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza
o altro luogo pubblico (art. 1, comma 3);
c) nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico
d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorita' di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie di accesso o di uscita (art. 1, comma 4);
d) nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura
dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno (art. 2);
e) le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso (art. 3, comma 1);
f) eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta
dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi della legge; in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quanto prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo (art. 3, commi 2 e 3).
E' opportuno chiarire che qualora lo stato dei locali non soddisfi ai criteri del D.M. 564/92 l'autorizzazione non è rilasciabile; l'art. 4 L: 287/91, per gli esercizi già esistenti, prevede addirittura in tale circostanza la revoca dell'autorizzazione.
Al fine di offrire il massimo dell'informazione possibile si illustra la scheda delle domande che i dipendenti della scrivente Amministrazione, con specifica verifica da effettuarsi in loco, dovranno compilareSORVEGLIABILITA' ESTERNA: (art. 1)
1. Le porte o gli altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico?
2. E' escluso che possano essere utilizzati per l'accesso diretto ad abitazioni private?
3. I locali destinati a somministrazione sono parzialmente interrati?
3.a Vi sono accessi?
3.b Sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico?
4. Vi sono locali destinati alla somministrazione ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico? (In caso positivo consultare autorità di P.S.)
CARATTERISTICHE DELLE VIE D'ACCESSO: (art. 2)
5. La/e porta/e d'accesso è/sono costruita/e in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno?
6. E' escluso che vi siano impedimenti frapposti all'ingresso/i o all'uscita/e del locale?
SORVEGLIABILITà INTERNA: (art. 3)
7. E' escluso che le suddivisioni interne del locale (tranne i servizi igienici ed i vani non aperti al pubblico) possano essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso?
8. Se vi sono locali interni non aperti al pubblico indicare quali:
cucina servizi igienici per dipendenti spogliatoio/i per dipendenti
ufficio deposito/i - magazzino/i cantina/e
altro…………………………………………………………………………………
9. I locali sono attigui?
10. L'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo avvengono mediante targhe o altre indicazioni anche luminose?
ASPETTI GENERALI:
11. E' escluso che vi siano comunicazioni interne fra i locali adibiti a somministrazioni ed i locali aventi altre destinazioni (es. uso abitazione, attività commerciali svolte separatamente, etc.)?
11a Per questi ultimi è garantita la chiusura a chiave durante l'orario di apertura?
11b E' impedito l'accesso al pubblico? · Le risposte di cui ai punti 1,2,3(comprese lettere "a" e "b"),5,6,7,8,9,10,11 (comprese lettere "a" e "b"), se positive, risultano conformi alle prescrizioni del D.M. 564/92;
· la risposta di cui al punto 4, se positiva, comporta la verifica da parte dell'autorità di P.S. che ai sensi dell'art.1 c.4 D.M. 564/92 può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita. 
 
 
Licenza per detenere un apparecchio Juke-Box o Video Juke-Box all'interno di un pubblico esercizio
Cosa è : E' una licenza accessoria all'autorizzazione di pubblico esercizio ed è necessaria per poter detenere e far funzionare all'interno di pubblici esercizi Juke-Box o Video Juke-Box
A chi serve : Al titolare di un pubblico esercizio che intende far funzionare all'interno del pubblico esercizio Juke-Box e/o Video Juke-Box Chi la emette :Viene emessa dalla Amministrazione Comunale - Settore Autorizzazioni Commerciali - Ufficio Licenze di Spettacolo,
Come si fa per ottenerla : E' necessario inoltrare una domanda in bollo da € 10,33 da presentare al Comune dove è ubicato il pubblico esercizio. Per il rilascio della licenza è necessario che il richiedente sia già titolare della licenza di pubblico esercizio. Quanto costa: Per presentare la domanda occorre una marca da bollo da € 10,33 Normativa di riferimento:T.U.L.P.S. 16/06/1931 n.773 art. 68 -
 
 


Licenza per detenere un apparecchio televisivo all'interno di un pubblico esercizio
Cosa è : è una licenza accessoria all'autorizzazione di pubblico esercizio ed è necessaria per poter detenere e far funzionare all'interno di pubblici esercizi apparecchi televisivi per la visione di programmi televisivi per i quali viene richiesta una forma di pagamento (aumento prezzo consumazione, pagamento biglietto di ingresso).
A chi serve : al titolare di un pubblico esercizio che intende far pagare un biglietto di ingresso o aumentare il prezzo delle consumazioni per consentire la visione di taluni programmi televisivi. Quando serve : l'orario per la diffusione di programmi televisivi è tra le ore 9:00 e le ore 1:00
Chi la emette : viene emessa dalla Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio
Come si fa per ottenerla : è necessario inoltrare una domanda in bollo da € 10,33 da presentare al Comune dove è ubicato il pubblico esercizio
Per il rilascio della licenza è necessario che il richiedente sia già titolare della licenza di pubblico esercizio. Quanto costa : per presentare la domanda occorre una marca da bollo da € 10,33 Normativa di riferimento: T.U.L.P.S. 16/06/1931 n.773 art. 68
 
 
 
Licenza per concertini e arti varie all'interno di pubblici eserciziCosa è : è una licenza accessoria all'autorizzazione di pubblico esercizio ed è necessaria per poter effettuare all' interno di pubblici esercizi (bar - ristoranti) l'attività di concertini (musica dal vivo) e piccoli numeri di arte varia senza alcuna trasformazione o modifica dell'esercizio e senza che venga aumentato il prezzo delle consumazioni.
A chi serve : al titolare di un pubblico esercizio che intende effettuare all' interno del suo locale musica dal vivo o piccoli intrattenimenti per allietare la clientela.
Quando serve : l'attività di musica dal vivo e di intrattenimento all' interno di pubblici esercizi può avere inizio alle ore 21:00 e deve terminare alle ore 1:00 a prescindere dall'orario di chiusura dell' esercizio.
Chi lo emette : viene emessa dalla Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio, a completamento della istruttoria e della presentazione della documentazione necessaria da parte del richiedente.
Quanto dura : la licenza è annuale e si rinnova mediante comunicazione di prosecuzione dell'attività da inviare entro la fine di ogni anno all' Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio
Come si fa per ottenerla : è necessario inoltrare una domanda in bollo da € 10,33 da presentare all’ Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio
Per il rilascio della licenza è necessario che il richiedente sia già titolare della licenza di pubblico esercizio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
* piantina planimetrica del locale firmata da tecnico abilitato (scala 1:100);
* schemi dei quadri elettrici firmati da tecnico abilitato;
* dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per impianti installati dopo l'anno 1990 o collaudo dell'impianto elettrico per gli impianti installati prima dell' anno 1990;
* relazione tecnica di impatto acustico delle eventuali opere di insonorizzazione effettuate, firmate da tecnico abilitato;
* certificato di iscrizione della società al registro delle imprese con l'indicazione della dicitura "Antimafia" (da richiedere alla camera di Commercio); tale documento può essere prodotto in originale oppure in copia con dichiarazione, da parte del titolare, di conformità all' originale;
* marca da bollo da € 10,33altri requisiti (es.: disponibilità dei locali), dovranno essere documentati o autocertificati.
Dove e come lo posso pagare : la domanda munita di marca da bollo € 10,33 deve essere presentata all’Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio, oppure può essere spedita tramite raccomandata R.R.
Quanto costa : per il ritiro dell'autorizzazione occorre una marca da bollo da € 10,33 e € 1,03
Normativa di riferimento : T.U.L.P.S. 16/06/1931 n.773 art. 68 -