D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777
Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982) (1).
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute allart. 11, L. 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallart. 8, L. 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dellacqua;
b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare;
c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dallutilizzatore.
Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 2
2. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:
a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (2); i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.746 a euro 46.481 (1) (3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dallart. 1 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 2 bis
2 bis. (1) È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con lacqua destinata al consumo umano, che siano:
a) di piombo, [di zinco] (2) o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all1 per cento di acido acetico, cedano, piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dellarticolo 3.
I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (3).
(1) Questo articolo è stato aggiunto dallart. 2 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Le parole «di zinco» sono state soppresse dallart. 7, comma 2, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155.
(3) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 3
3. (1) Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui allallegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare lidoneità alluso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede allaggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.746 a euro 46.481 (2).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dallart. 3 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Sanzione depenalizzata dallart. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Limporto della sanzione amministrativa pecuniaria è stato così determinato dallart. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 4
4. (1) 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, allatto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni:
a) la dicitura «per alimenti» ovvero «può venire a contatto con gli alimenti» oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale «macchina per caffè», «bottiglia per vino», «cucchiaio per minestra» oppure il simbolo di cui allallegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essee osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
c) (2) il nome e la ragione sociale e lindirizzo o la sede sociale oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità.
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lett. c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui allart. 2, primo comma, nonchè a quelli indicati nel comma 2 dellart. 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che linformazione dellacquirente non sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.
8 bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3).
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 7.746.
(1) Articolo così sostituito dallart. 4 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
(2) Lettera così modificata dallart. 48 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.
(3) Comma aggiunto dallart. 48 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 5
5. Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dallart. 21, L. 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonchè particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.
Art. 5 bis
5 bis. (1) 1. Lutilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata allaccertamento della loro conformità alle norme del presente decreto nonchè della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. Limpresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di cui allart. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 7.746.
(1) Articolo aggiunto dallart. 5 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
Art. 5 ter
5 ter. (1) 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzato nel territorio italiano luso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunità europee, a condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici.
2. Lautorizzazione ha durata biennale.
3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti così fabbricati non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresì riportare, allatto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte nellautorizzazione.
4. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e può chiedere, prima della scadenza del biennio di validità dellautorizzazione, alla Commissione delle Comunità europee la iscrizione della sostanza medesima nellelenco di quelle di cui è consentito limpiego.
(1) Articolo aggiunto dallart. 5 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 108.
Art. 6
6. 1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo 2, la produzione di materiali ed oggetti destinati allesportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui allarticolo 3 è subordinata allobbligo della comunicazione preventiva allautorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.
2. I contravventori dellobbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
Art. 7
7. Per ladeguamento ai nuovi oneri di etichettatura previsti nei decreti del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981, cui devono uniformarsi tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.