D.M. 21 marzo 1973
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973) (1).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Con il presente decreto vengono stabilite le norme relative allautorizzazione ed al controllo dellidoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze duso personale.
Art. 2
2. Ai fini del presente decreto con il termine «oggetti» si intendono laminati, pellicole, contenitori, recipienti, utensili, fogli, vernici, impianti, apparecchiature, strumenti di produzione, di immagazzinaggio, di trasporto o di condizionamento ed altri manufatti vari allo stato di oggetti finiti pronti per limpiego.
«Alimenti» si intendono tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dalluomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate o miscelate, compresi i preparati da masticare, come il «chewing gum» ed analoghi.
Art. 3
3. Le norme del presente decreto si applicano ai materiali espressamente indicati negli articoli seguenti e nei rispettivi allegati, che fanno parte integrante del decreto stesso.
Gli oggetti destinati a venire in contatto con alimenti possono essere preparati esclusivamente con i costituenti indicati, per i diversi tipi di materiali, nello allegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego precisate.
Art. 4
4. Linclusione nelle liste positive, previste dallAllegato II di costituenti diversi da quelli in esse riportati è subordinata ad accertamento della loro idoneità da parte del Ministero della sanità.
A tale scopo gli interessati devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo di guida di cui allAllegato I o delle eventuali istruzioni che saranno impartite dal Ministero della sanità.
Art. 5
5. Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o delloggetto (limite globale di migrazione) (3).
Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o delloggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare larea della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili (1).
Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dellosservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.
Nel caso di accoppiati o di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempreché tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con lalimento, e ciò risulti dalle prove di cessione indicate nellallegato IV (2).
Il controllo dei limiti di migrazione specifici non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione (4).
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è seguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per luso (4).
(1) Questo comma ha sostituito i precedenti 2, 3 e 4, in virtù di quanto dispone lart. 1 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220.
(2) Lultimo comma è stato aggiunto dallart. 1 D.M. 13 settembre 1975 (G.U. n. 272 del 13 ottobre 1995).
(3) Periodo così modificato dal D.M. 28 ottobre 1994, n. 735.
(4) Comma aggiunto dal D.M. 28 ottobre 1994, n. 735.
Art. 6
6. Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.
Art. 7
7. Lutilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata allaccertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
Limpresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui allarticolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire allautorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore delloggetto impiegato.
Art. 8
8. (1) I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari devono, salvo deroghe, essere corredati, allatto della loro commercializzazione, dalle seguenti indicazioni:
a) la denominazione «per alimenti», ovvero una menzione specifica circa il loro uso, come ad esempio, «macchina da caffè», «bottiglia per vino», «cucchiaio per minestra», ovvero il simbolo riportato nellallegato I al presente decreto;
b) leventuale indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego;
c) il nome, o la ragione sociale, e lindirizzo, o la sede sociale, ovvero il marchio depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito allinterno della Comunità economica europea.
Le indicazioni previste dal comma precedente devono essere scritte in modo visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore, sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi, oppure su etichette apposte sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, oppure su cartelli indicatori chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, nel caso della menzione di cui al comma precedente, lettera c), lapposizione su detti cartelli indicatori è ammessa soltanto se non può essere realizzata sui materiali ed oggetti o sulletichetta per motivi tecnici, nella fase di fabbricazione e in quella di commercializzazione;
b) nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore, sui documenti di accompagnamento, ovvero sulle etichette o sugli imballaggi, ovvero sui materiali e sugli oggetti stessi.
Le indicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi alle disposizioni vigenti in Italia.
È vietato il commercio al dettaglio di materiali e degli oggetti, qualora le indicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non figurino sulle etichette, sugli imballaggi, sui cartelli indicatori o sui documenti di accompagnamento nella lingua nazionale.
(1) Articolo così sostituito dal D.M. 2 dicembre 1980 (G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980) e poi modificato dal D.M. 25 giugno 1981 (G.U. n. 198 del 21 luglio 1981).
TITOLO II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
I SINGOLI MATERIALI
CAPO I
OGGETTI DI MATERIE PLASTICHE
Art. 9
9. (1) 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche considerate i siliconi e gli altri composti macromolecolari simili. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nellallegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nellallegato II, sezione I, parte B del D.M. 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dellart. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nellallegato II, sezione I, parti A e B, del D.M. 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali ed oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.
4 bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui allallegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4 (2).
(1) Articolo così sostituito dallart. 2 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220.
(2) Comma aggiunto dallart. 1 del D.M. 24 settembre 1996, n. 572 (G.U. n. 264 dell11 novembre 1996).
Art. 9 bis
9 bis. (1) 1. I materiali e gli oggetti di cui allart. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o delloggetto (limite globale di migrazione) (2); tale limite è di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare larea della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.
2. I limiti di migrazione specifica riportati nellallegato I del presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra larea della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nellallegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dellart. 9.
(1) Articolo aggiunto dallart. 3 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220.
(2) Frase così sostituita dallart. 2 del D.M. 28 ottobre 1994, n. 735.
Art. 10
10. (1) Le resine di cui allallegato II, sezione 1 devono rispondere ai saggi indicati nellallegato IV, sezione 2 e 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti.
(1) Articolo così sostituito dallart. 4 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220.
Art. 11
11. Lidoneità degli oggetti in materie plastiche deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica di particolari costituenti, ove previsto, con le modalità indicate nella sezione 2 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione di coadiuvanti tecnologici di lavorazione, con le modalità indicate nella sezione 3 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione di coloranti, con le modalità indicate nella sezione 7 dellAllegato IV.
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti indicati nellAllegato III ed in qualsiasi condizione di durata e di temperatura tra quelle previste nella sezione 1 dellAllegato IV, la valutazione di idoneità può essere basata sulle prove di cessione con i solventi simulanti ivi indicati, a 40 C per 10 giorni e a 80 C per 2 ore, in quanto ritenute più severe.
Chi effettua laccoppiamento di pellicole di materia plastica con altre pellicole di materia plastica o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto è tenuto ad accertarsi che la pellicola a diretto contatto con gli alimenti risponda alle condizioni e caratteristiche per essa previste dal presente decreto e ad impiegare, ove necessario, gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dellallegato II (1).
(1) Comma aggiunto dallart. 1, D.M. 2 giugno 1982 (G.U. 22 luglio 1982, n. 200).
Art. 12
12. (1) Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti allalimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:
piombo - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
arsenico - 0,005 per cento solubile in HC1 N/10;
antimonio - 0,05 per cento solubile in HC1 N/10;
mercurio - 0,005 per cento solubile in HC1 N/10;
cadmio - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
cromo - 0,1 per cento solubile in HC1 N/10;
selenio - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
bario - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10.
Il tenore di ammine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0,05 per cento.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dellAllegato IV.
(1) Le quantità di metalli di cui a questo articolo, già sostituite dallart. 1 del D.M. 24 settembre 1996, n. 572 (suppl. ord. alla G.U. n. 264 dell11 novembre 1996), sono state di nuovo così sostituite dallart. 2 del D.M. 22 luglio 1998, n. 338 (G.U. n. 228 del 30 settembre 1998), le cui disposizioni, ai sensi del successivo art. 4 (analogamente a quanto già previsto dallart. 2 del D.M. n. 592/96), non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze duso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dellUnione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dellaccordo sullo spazio economico europeo».
Art. 13
13. È vietato impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.
Art. 14
14. Le norme contenute nel presente decreto non si applicano alle tubazioni di materie plastiche destinate alla conduzione di acqua potabile e di acqua minerale.
CAPO II
OGGETTI DI GOMMA
Art. 15
15. Per la preparazione di oggetti di gomma disciplinati dal presente decreto possono essere impiegati esclusivamente i polimeri e gli additivi indicati nella sezione 2 dellAllegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego eventualmente indicate per le singole voci e negli articoli seguenti.
Art. 16
16. I polimeri da impiegare per la preparazione di oggetti di gomma devono rispondere ai saggi indicati nellAllegato IV, sezione 2 e sezione 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti.
Art. 17
17. Lidoneità degli oggetti di gomma deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dellallegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica di particolari costituenti, ove previsto, con le modalità indicate nella sezione 2 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione di coadiuvanti tecnologici di lavorazione, con le modalità indicate nella sezione 3 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione di coloranti, con le modalità indicate nella sezione 7 dellAllegato IV.
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti indicato nellAllegato III ed in qualsiasi condizione di durata e di temperatura tra quelle previste nella sezione 1 dellAllegato IV, la valutazione può essere basata sulle prove di cessione, con i solventi simulanti ivi indicati, a 4 C per 10 giorni e a 80 C per 2 ore, in quanto ritenute più severe.
Art. 18
18. (1) Per la colorazione degli oggetti di gomma si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti allalimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:
piombo - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
arsenico - 0,005 per cento solubile in HC1 N/10;
antimonio - 0,05 per cento solubile in HC1 N/10;
mercurio - 0,005 per cento solubile in HC1 N/10;
cadmio - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
cromo - 0,1 per cento solubile in HC1 N/10;
selenio - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10;
bario - 0,01 per cento solubile in HC1 N/10.
Il tenore di ammine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0,05 per cento.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dellallegato IV.
(1) Si veda la nota (1) allart. 12.
Art. 19
19. È vietato impiegare per la preparazione di oggetti di comma disciplinati dal presente decreto gomme di scarto ed oggetti di gomma già utilizzati.
Art. 20
20. (1). Per pellicola di cellulosa rigenerata si intende un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche si possono incorporare nella massa, o in superficie, determinate sostanze. La pellicola di cellulosa rigenerata può essere ricoperta di vernice su uno o in entrambi i lati.
(1) Articolo così sostituito dallart. 1 del D.M. 4 aprile 1985 (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985), il quale, allart. 5, consente il commercio, la produzione e lutilizzazione della cellulosa rigenerata conforme alla disciplina antecedente soltanto sino al 31 dicembre 1985.
Art. 21
21. (1) Le disposizioni del presente capo si applicano alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla definizione riportata nellart. 20 che come prodotti finiti, oppure come parte di prodotti finiti composti di altri materiali, sono poste a contatto o sono destinate ad essere messe a contatto con i prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione.
Nella produzione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con gli alimenti possono essere impiegate soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nellallegato ed unicamente alle condizioni ivi previste.
Le pellicole di cellulosa rigenerate ricoperte, sul lato che è destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di vernice superiore a 50 mg/dm2 sono ammesse allimpiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche.
I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi allimpiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.
Prima delluso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13 per cento.
(1) V. nota (1) allarticolo che precede.
Art. 22.
22. (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dallart. 1 D.M. 4 aprile 1985 (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985).
Art. 23
23. (1) Per laccoppiamento di pellicole di cellulosa rigenerata verniciate e non verniciate, con se stesse e con altri materiali, si possono usare, quali adesivi, sostanze diverse da quelle riportate nellallegato II sezione 3 bis, allegato al presente decreto, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze allinterno o sulla superficie di prodotti alimentari.
(1) V. nota allart. 20.
Art. 24.
24. (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dallart. 5 D.M. 1 luglio 1994, n. 556.
Art. 25
25. (1) La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.
(1) V. nota allart. 20.
Art. 26.
26. (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dallart. 1 D.M. 4 aprile 1985 (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985).
CAPO IV
OGGETTI DI CARTA E CARTONE
Art. 27
27. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione (1): siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione (1): siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca.
È ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.
Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dellAllegato II.
(1) Dizioni così modificate dallart. 5 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220.
Art. 27 bis
27 bis. (1) 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almento tre strati di cui:
uno strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;
uno strato intermedio detto "centro";
uno strato detto "retro", destinato al contatto diretto con lalimento,
possono essere utilizzati per limballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
legumi freschi con baccello;
frutta secca con guscio;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
zuccheri sotto forma solida;
sale da cucina o da tavola;
cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali (2).
2. Le norme del D.M. 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con lalimento, sopra definito "retro".
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m2.
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nellallegato IV, sezione 6-Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del D.M. 21 marzo 1973.
(1) Articolo aggiunto dallart. 1 del D.M. 18 gennaio 1991, n. 90: Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze duso personale.
(2) Lultima categoria di alimenti è stata aggiunta dallart. 1, comma 1, del D.M. 15 luglio 1993, n. 322.
Art. 28
28. Il controllo analitico dellidoneità allimpiego delle carte e dei cartoni di cui al precedente articolo viene effettuato secondo le modalità indicate nella sezione 6 dellAllegato IV.
Art. 29.
29. Chi effettui laccoppiamento di carte e cartoni con altre carte e cartoni o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto, è tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dellAllegato II.
Art. 30
30. Al fine di assicurare ladesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, è consentito limpiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in contatto con alimenti.
Art. 31
31. (1) Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del D.M. 22 dicembre 1967, sulla «Disciplina dellimpiego e approvazione dellelenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico».
Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con lalimento.
È vietata laggiunta di imbiancanti ottici nella preparazione di carte e cartoni disciplinati dal presente decreto.
Sulle carte e sui cartoni preparati secondo buona tecnica industriale, sottoposti come tali allosservazione alla luce ultravioletta, è tollerata una leggera fluorescenza localizzata o diffusa, dovuta alla presenza di tracce residue di sostanze fluorescenti. In ogni caso, le carte ed i cartoni, esaminati con il metodo indicato nellAllegato IV-sezione 6-punto 5.1, non devono mostrare cessione di sostanze fluorescenti.
(1) Articolo così modificato dallart. 1 del D.M. 18 giugno 1979 (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979).
Art. 32
32. Con le modalità precisate dallart. 8, per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.
Ai fini dellindicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa.
Art. 33
33. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente Capo IV sono ammesse allimpiego in contatto con alimenti subordinatamente allosservanza delle norme previste nel Capo I del presente Titolo.
Le carte ed i cartoni e gli oggetti con esso formati, paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto nellAllegato II, sezione 4, del D.M. 21 marzo 1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle caratteristiche rispettivamente indicate dal D.M. 21 marzo 1973, e successivi aggiornamenti (1).
(1) Aggiunto dallart. 2 del D.M. 18 giugno 1979 (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979).
CAPO V
OGGETTI DI VETRO
Art. 34
34. Gli oggetti in vetro destinati a venire in contatto con gli alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con le categorie di vetro indicate nella sezione 5 dellAllegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato per ciascuna di esse.
Art. 35
35. Lidoneità degli oggetti in vetro a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del piombo, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 4 dellAllegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di concessione proveniente dal terzo «attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata,per le diverse categorie di vetro, sulle seguenti prove di cessione, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dellAllegato IV:
per oggetti in vetro della categoria a): contatto con acqua distillata a 120 °C per 30 minuti, con determinazione della migrazione globale;
per oggetti in vetro della categoria b): contatto con acqua distillata a 80 °C per due ore, con determinazione della migrazione globale;
per oggetti in vetro della categoria c):
a) tre prove di contatto successivo con acqua distillata, ciascuna a 40 °C per 24 ore, con determinazione della migrazione globale sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco»;
b) tre prove di contatto successivo con soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, ciascuna a 40 °C per 24 ore, con determinazione specifica del piombo sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco»:
CAPO VI
OGGETTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE
Art. 36
36. Gli oggetti in acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6 dellAllegato II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato e nellarticolo seguente.
Art. 37
37. Lidoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale con le modalità indicate nella sezione 1 dellAllegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dellAllegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dellAllegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al tre per cento, per dieci giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente; soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 p.p.m.; nichel, non più di 0,1 p.p.m.
CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 38
38. Per gli utensili, gli impianti, le apparecchiature e gli strumenti di immagazzinaggio e di trasporto le disposizioni degli articoli si applicano agli oggetti prodotti e messi in opera a partire dal 365° giorno dallentrata in vigore del presente decreto.
Dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale è concesso un termine di dodici mesi per la produzione e limportazione e di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte di oggetti non indicati nel primo comma, destinati a venire in contatto con gli alimenti, non conformi alle presenti norme, purché corrispondano alla disciplina preesistente.
Art. 39
39. Sono abrogati i decreti ministeriali 15 aprile 1966, 9 marzo 1968, 24 maggio 1969, 10 luglio 1969, 9 giugno 1971 indicati nelle premesse.
Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati) (2).