Legge 19 Febbraio 1992, n.142

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 42 del 20 febbraio 1990).
 
 
(Estratto).
Art. 57 (Dolcificanti artificiali)
 1. - 3. (Omissis).
4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità (1).
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione di cui al comma 4.
 
 
(1) L’art. 57 della L. 24 aprile 1998, n. 128, dispone che:
«1. L’autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all’articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall’autorità da essa delegata.
«2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.»
 

 

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