Legge 19 Febbraio 1992, n.142
Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 42 del 20 febbraio 1990).
(Estratto).
Art. 57 (Dolcificanti artificiali)
1. - 3. (Omissis).
4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità (1).
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lautorizzazione di cui al comma 4.
(1) Lart. 57 della L. 24 aprile 1998, n. 128, dispone che:
«1. Lautorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui allarticolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dallautorità da essa delegata.
«2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.»