Legge 30 Aprile 1962, n. 283


Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962) (1).

 
Art. 5 lettera F.

[f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l’osservanza delle norme prescritte e senza l’indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa] (3).
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, emocianina od altri colori naturali consentiti;
 
 

 

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