Decreto ministeriale 25 Giugno 1993, n. 459
Regolamento recante le procedure per il rilascio dellautorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 270 del 17 novembre 1993).
Art. 1
1. 1. Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti di cui allart. 57, comma 4, della L. 19 febbraio 1992, n. 142 (1), presentano istanza, corredata della documentazione di cui allallegato I che fa parte integrante del presente regolamento, al Ministero della sanità - Direzione generale per ligiene degli alimenti e la nutrizione.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, autorizza le imprese di cui al comma 1, a seguito dellesito favorevole del sopralluogo teso ad accertare lidoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali allesercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e detenzione delle sostanze coloranti alle quali si riferisce listanza. Il sopralluogo può essere effettuato dalle competenti unità sanitarie locali.
3. Qualora lesito del sopralluogo di cui al comma 2 sia sfavorevole, il Ministro della sanità comunica allistante le carenze riscontrate, e dà un termine di giorni sessanta per eliminarle; scaduto tale termine, ove il rinnovato sopralluogo non dia esito favorevole, listanza di autorizzazione è respinta.
4. Le imprese già in servizio che hanno presentato istanza ai sensi dellart. 57, comma 5, della L. 19 febbraio 1992, n. 142, si intendono autorizzate a svolgere lattività oggetto dellistanza fino al rilascio dellautorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2. Qualora listanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui allallegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centroventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; listante è autorizzato a proseguire nella propria attività fino a quando non gli venga comunicato che listanza di autorizzazione è stata respinta.
5. Le istanze di autorizzazione relative ad attività non ancora in esercizio, presentate al Ministero della sanità anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità a quanto previsto dallallegato I, conservano la loro efficacia, mentre quelle difformi devono essere integrate da parte delle imprese interessate con linvio, entro centoventi giorni dalla data citata, al Ministero della sanità della documentazione mancante.
(1) Legge comunitaria per il 1991.
Allegato I
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE, AL COMMERCIO ED ALLA DETENZIONE DI COLORANTI PER ALIMENTI.
Certificazione comprovante liscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dellattività richiesta.
Numero di codice fiscale.
Elenco delle sostanze coloranti oggetto della richiesta.
Planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali.
Relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento (1).
Descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dal D.M. 22 dicembre 1967 per le sostanze coloranti oggetto dellistanza (1).
Copia autentica dellautorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o allallontanamento delle acque reflue di lavorazione e dei rifiuti solidi (1).
(1) Limitatamente alla produzione.