Decreto ministeriale 25 Giugno 1993, n. 459



Regolamento recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 270 del 17 novembre 1993).

 


 
Art. 1
 
1. 1. Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti di cui all’art. 57, comma 4, della L. 19 febbraio 1992, n. 142 (1), presentano istanza, corredata della documentazione di cui all’allegato I che fa parte integrante del presente regolamento, al Ministero della sanità - Direzione generale per l’igiene degli alimenti e la nutrizione.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, autorizza le imprese di cui al comma 1, a seguito dell’esito favorevole del sopralluogo teso ad accertare l’idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali all’esercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e detenzione delle sostanze coloranti alle quali si riferisce l’istanza. Il sopralluogo può essere effettuato dalle competenti unità sanitarie locali.
3. Qualora l’esito del sopralluogo di cui al comma 2 sia sfavorevole, il Ministro della sanità comunica all’istante le carenze riscontrate, e dà un termine di giorni sessanta per eliminarle; scaduto tale termine, ove il rinnovato sopralluogo non dia esito favorevole, l’istanza di autorizzazione è respinta.
4. Le imprese già in servizio che hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 57, comma 5, della L. 19 febbraio 1992, n. 142, si intendono autorizzate a svolgere l’attività oggetto dell’istanza fino al rilascio dell’autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2. Qualora l’istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all’allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centroventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l’istante è autorizzato a proseguire nella propria attività fino a quando non gli venga comunicato che l’istanza di autorizzazione è stata respinta.
5. Le istanze di autorizzazione relative ad attività non ancora in esercizio, presentate al Ministero della sanità anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità a quanto previsto dall’allegato I, conservano la loro efficacia, mentre quelle difformi devono essere integrate da parte delle imprese interessate con l’invio, entro centoventi giorni dalla data citata, al Ministero della sanità della documentazione mancante.
 
(1) Legge comunitaria per il 1991.
 
 
Allegato  I
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE, AL COMMERCIO ED ALLA DETENZIONE DI COLORANTI PER ALIMENTI.
Certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell’attività richiesta.
Numero di codice fiscale.
Elenco delle sostanze coloranti oggetto della richiesta.
Planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali.
Relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento (1).
Descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dal D.M. 22 dicembre 1967 per le sostanze coloranti oggetto dell’istanza (1).
Copia autentica dell’autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all’allontanamento delle acque reflue di lavorazione e dei rifiuti solidi (1).
 
 
(1) Limitatamente alla produzione.
 
 
 

 
 

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