Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 118



Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche  (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 18 febbraio 1992) (1).

 
 
Art. 15
 
 È abrogata la L. 3 febbraio 1961, n. 4 (1) ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto.
 
 
(1) Divieto dell’impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all’alimentazione umana.
 
 

 
 

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