Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336


Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 230 del 30 settembre 1999) (1).


 

 
(Estratto).
CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
 
 
 
Art. 2
2. 1. È vietato:
a) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché tireostatici, salvo che per l’esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano;
b) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze b-agoniste e ad azione estrogena, androgena e gestagena, salvo che per l’esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano o veterinario.
 
 
 
 
 
 
 
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32
 
32. 1. È punita con l’arresto da tre mesi a tre anni o con l’ammenda da euro 25.822 a euro 103.291 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2; 3, comma 1; 4, commi 5 e 6; 5, commi 3 e 5; 7, comma 3; 10; 14, comma 3.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione delle condizioni prescritte dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 e all’articolo 5, comma 1, per l’esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 30.987, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7, comma 2; 14, commi 1 e 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 12.394 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4; 5, comma 4; 8, comma 1; 15, commi 1, 2, 3 e 6.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.197 la violazione della disposizione di cui all’articolo 27.
 
 
 
 
 
 
 
Art. 33
 
33. 1. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 32, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l’uso di sostanze vietate, è escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 32, l’accertamento della violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comporta la sospensione delle autorizzazioni o dei riconoscimenti ufficiali rilasciati, per tutto il periodo di durata dei controlli ufficiali supplementari disposti, e, in caso di recidiva, la revoca di tali provvedimenti.
 
 
Art. 34
34. 1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, è abrogato, ad eccezione dell’articolo 15.
 
 

 
 
 
 

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