Decreto Legislativo 19 Marzo 1996, n.241
Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 103 del 4 maggio 1996).
Art. 1 (Disciplina sanzionatoria delle direttive91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi)
1. (Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati allesportazione verso Paesi terzi). 1. Chiunque contravviene alle disposizioni dellart. 4 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 30.987.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli artt. 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.197.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni dellart. 8 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098.