Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 111
Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (1) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 39 del 17 febbraio 1992).
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente;
b) sono adatti allobiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono comformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali delle seguenti categorie di persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dallassunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lett. a) e b) possono essere caratterizzati dallindicazione «dietetico» o «di regime».
Art. 2 (Norme generali)
1. Nelletichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
a) la qualifica «dietetico» o «di regime» sia da sola che insieme ad altri termini;
b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui allart. 1.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad una alimentazione particolare per il quale è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione.
Art. 3 (Alimenti di uso corrente)
1. Nelletichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
a) la qualifica «dietetico» o di «regime» sia da sola che insieme ad altri termini;
b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui allart. 1.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad una alimentazione particolare per i quali è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione.
Art. 4 (Etichettatura)
1. I prodotti alimentari di cui allart. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui allart. 1, comma 2, lett. c) la denominazione di vendita è invece accompagnata dallindicazione della loro destinazione;
b) lelenco degli ingredienti;
c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
d) il quantitativo netto;
e) il termine minimo di conservazione;
f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria ladozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
g) le istruzioni per luso, quando la loro omissione non consente allacquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;
h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato (1);
i) lindicazione in kilocalorie (kcal) (2) o in kilojoules (kJ) (2) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal);
l) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;
m) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
n) il luogo di origine o di provenienza qualora lomissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa lorigine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
2. Per i prodotti di cui allallegato I sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui allart. 1, comma 2, lett. a) e b) può essere riportata lindicazione «dietetico» o «di regime».
(1) Si veda il comma 2 dellart. 9 del D.L.vo 16 febbraio 1993, n. 77.
(2) Diciture così modificate dal comma 3 del D.L.vo 16 febbraio 1993, n. 77.
Art. 5 (Confezionamento e imballaggio)
1. I prodotti alimentari di cui allart. 1 devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nellimballaggio.
Art. 6 (Divieti ed informazione)
1. Letichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui allart. 1 non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie nè accennare a tali proprietà.
2. È consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dellalimentazione o della farmacia.
3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1.
Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti)
1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui allart. 1 non compresi nellallegato I, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello delletichetta utilizzata per tale prodotto.
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità lautorità destinataria della prima comunicazione.
3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche allimportatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.
4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o allimportatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto allart. 1, comma 2 e 3, nonché le indicazioni di cui allart. 4, comma 1, lett. c).
5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o limportatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui allart. 1, comma 2, il Ministro della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro.
7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanità ne dispone il sequestro.
8. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.
9. Il Ministero della sanità a seguito della comunicazione di cui al comma 1 qualora ritenga che i prodotti siano invece da assoggettareal regime autorizzatorio di cui allart. 8 in quanto appartenenti ai gruppi di cui allallegato I prescrive il divieto della loro commercializzazione.
10. Resta ferma la facoltà dellimpresa di presentare istanza di autorizzazione ai sensi dellart. 8.
Art. 8 (Autorizzazione e controlli)
1. La produzione e limportazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, appartenenti ai gruppi di cui allallegato I è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero della sanità, fino allentrata in vigore dei decreti ministeriali di cui allart. 9.
2. Fermo restando lobbligo dellimpresa, a partire dal momento della presentazione dellistanza di autorizzazione, di predisporre e di tenere a disposizione del Ministero della sanità i campioni dei prodotti di cui al comma 1, le imprese stesse, entro tre mesi dallinizio della produzione, inviano allIstituto superiore di sanità un campione rappresentativo del prodotto.
3. LIstituto superiore di sanità informa il Ministero della sanità dei risultati dei controlli analitici.
4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dellIstituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o allestero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui allart. 8 della L. 7 agosto 1986, n. 462 (1).
(1) Legge di conversione del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari).
Art. 9 (Disposizioni specifiche)
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato da adottarsi ai sensi dellart. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui allallegato I.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione.
Art. 10 (Produzione e confezionamento)
1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui allart. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanità.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (1), e successive modificazioni e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.
3. Laccertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la collaborazione di esperti dellIstituto superiore di sanità.
4. Lautorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui allart. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo.
6. Il Ministro della sanità pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana lelenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione (2).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanità le tipologie delle relative produzioni, per linserimento nellelenco di cui al comma 6.
8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresì nello stesso termine allautorità sanitaria territorialmente competente.
9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei.
10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facoltà di presentare istanza per una nuova autorizzazione.
11. Il Ministro della sanità con proprio decreto può prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.
(1) Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Vedasi il D.M. 9 dicembre 1993 (Approvazione dellelenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare), nonchè il D.M. 25 gennaio 1994 (Integrazione al D.M. 9 dicembre 1993 concernente approvazione dellelenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare) ed il D.M. 17 maggio 1999 (G.U. n. 121 del 26 maggio 1999).
Art. 11 (Commissione tecnico-consultiva)
1. Nella materia di cui al presente decreto svolge funzioni tecnico-consultive la commissione costituita ai sensi dellart. un. del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56.
Art. 12 (Tariffe)
1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dellautorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dellimportatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dallart. 37 della L. 1 marzo 2002, n. 39.
Art. 13 (Rinvii normativi)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto ai prodotti alimentari di cui allart. 1 si applicano le modalità di etichettatura, di presentazione e di pubblicità previsti dal D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (1), nonché le disposizioni della L. 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1986, n. 462.
(1) Abrogato dallart. 29 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 14 (Esenzioni)
1. La produzione dei prodotti di cui allart. 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto in quanto destinati ad altri Paesi è subordinata allobbligo della comunicazione preventiva allautorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.
Art. 15 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui allart. 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.
3. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produca o importi a scopo di vendita prodotti di cui allallegato I senza lautorizzazione prevista dallart. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 51.645 a euro 30.987.
4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui allart. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 15.493 a euro 46.481.
5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni di cui allart. 10, commi 1 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 6.197.
Art. 16 (Norme transitorie)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese titolari di provvedimenti di autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o prodotti dietetici trasmettono al Ministero della sanità una domanda contenente lelenco deiprodotti per i quali richiedono il mantenimento dellautorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi di cui allallegato I.
2. La domanda di cui al comma 1 deve altresì contenere dei prodotti già autorizzati, che non fanno parte dei gruppi di cui allallegato Ie che si prevede siano commercializzati al di fuori del regime autorizzatorio di cui allart. 8.
3. Il Ministero della sanità, al termine dellistruttoria, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per ciascuno dei gruppi di cui allallegato I, lelenco dei prodotti per i quali viene confermata lautorizzazione (1).
4. Per i prodotti non inclusi nellelenco di cui al comma 3 la domanda di cui ai commi 1 e 2 produce gli effetti di cui allart. 7.
5. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate ai prodotti non inclusi negli elenchi di cui al comma 3 decadono dalle date di pubblicazione degli elenchi stessi.
6. È consentita, per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2 lutilizzazione in sede di produzione di materiali di confezionamento conformi alla normativa vigente.
7. È consentita altresì la vendita dei prodotti sino allesaurimento delle scorte giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 6.
8. Fino allemanazione di disposizioni specifiche in materia di additivi edulcoranti, ai sensi degli artt. 5, lett. g), e 22 della L. 30 aprile 1962, n. 283, i prodotti alimentari e le bevande che li contengono sono assoggettati alla procedura di cui allart. 7 del presente decreto.
(1) Si veda il D.M. 21 febbraio 1994 (Elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata lautorizzazione alla commercializzazione ai sensi dellart. 16, comma 3, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 111). Si segnala altresì che le autorizzazioni di cui al citato decreto relative ad alimenti per la prima infanzia contenenti cervello o fegato di ruminanti sono state revocate dal D.M. 29 gennaio 1997, recante misure di protezione nei confronti dellencefalopatia spongiforme bovina per quanto riguarda gli alimenti per la prima infanzia (G.U. n. 34 dell11 febbraio 1997).
Art. 17 (Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogate la L. 29 marzo 1951, n. 327 (1) e lart. 15 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (2).
(1) Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.
(2) V. nota allart. 13.
Art. 18 (Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dellindustria, commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto, le norme regolamentari occorrenti per lintegrazione e lesecuzione del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578 (1), modificato con D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino allentrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(1) Regolamento per lesecuzione della L. 29 marzo 1951, n. 327, che disciplina la produzione e il commercio degli alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici.
Allegato I
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 111, Allegato I
Allegato I
a) Gruppi di prodotti alimentari destinati ad unalimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di specifici decreti ministeriali;
1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;
4) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
5) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi;
b) Categorie di prodotti alimentari destinati ad unalimentazione particolare per i quali possono essere previste disposizioni specifiche:
6) Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).
(1) Questo allegato è stato così sostituito dal D.M. 23 aprile 2001 (G.U. n. 115 del 19 maggio 2001).